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Dizionario dei diritti del Lavoratore

Cosa significa "Amministrazione straordinaria"

L’ amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un’azienda (impianti e attrezzature) - destinata allo svolgimento dell’attività di un’impresa commerciale, o di un gruppo d’imprese, di grandi dimensioni dichiarata insolvente - nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato.
Anche questo procedimento, come la
liquidazione coatta, ha natura amministrativa, poiché la sua gestione è affidata al Ministero delle attività produttive.
Il procedimento invece differisce da quelli relativi alle procedure più sopra definite e si articola in un’ulteriore fase di osservazione volta a valutare la sussistenza di concrete possibilità di recuperare l’equilibrio economico.
Nel corso degli ultimi anni, peraltro, la normativa dell’amministrazione straordinaria è stata modificata più volte, nel senso che ad una disciplina generale è stata affiancata una disciplina speciale dedicata alle imprese di dimensioni ancora maggiori.

La disciplina generale

L’amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999) si applica alle imprese, sia individuali che collettive (non alle società cooperative), soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano (art. 2):
 

  • debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio e presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico;

  • un numero di lavoratori subordinati complessivamente non inferiore a duecento da almeno un anno.

                               La procedura
L’amministrazione straordinaria si articola in queste fasi:

  • istanza presentata da parte dell’imprenditore o, in alternativa, dai creditori, dal pubblico ministero, o dallo stesso tribunale d’ufficio

  • il tribunale, nella fase preliminare, verifica la presenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura, accerta e dichiara lo stato d’insolvenza, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa il termine (tra i centoventi e i centocinquanta giorni) per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato

  • sulla base della relazione presentata dal giudice delegato e degli accertamenti effettuati il tribunale, nella fase successiva, dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o, in mancanza delle condizioni, il fallimento dell’impresa

  • nel caso di avvio della procedura, spetta al Ministro delle Attività produttive la nomina del commissario straordinario il quale deve attuare il programma di risanamento perseguendo due ipotesi alternative: la ristrutturazione economica e finanziaria o la cessione dell’azienda.

                             La tutela dell'occupazione


In caso di
cessione di aziende in esercizio, l’acquirente deve assumere l’obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali per il periodo previsto nell’atto di vendita o, comunque, per almeno un biennio, ferma la possibilità per le parti, nell’ambito delle consultazioni sindacali previste dall’art. 47 della Legge 428/1990, di limitare con un accordo il trasferimento ad alcuni lavoratori, previa individuazione degli esuberi.
In tale ultimo caso sarà possibile richiedere e ottenere l’accesso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni straordinaria) per il personale in esubero o, qualora non fosse possibile richiedere un periodo di
CIGS, si dovrà procedere ai licenziamenti dei dipendenti individuati mediante la procedura per la collocazione in mobilità prevista dall’art. 4 della Legge 223/1991.

La disciplina speciale

Una diversa disciplina – e dunque diversi requisiti di ammissione e procedure più rapide - è stata introdotta dal D.L. 347 del 2003, c.d. “decreto Parmalat”, da ultimo modificato dal D.L. 134 del 2008, “c.d. decreto Alitalia”, che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e che presentino, congiuntamente, un numero di dipendenti non inferiore a cinquecento e un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.
 

Cosa fare – Tempi

Qualora si abbia notizia dell’avvenuta dichiarazione d’insolvenza dell’impresa con la quale è in corso, o sia cessato, un rapporto di lavoro, raccogliere tutta la documentazione relativa al proprio rapporto di lavoro e ai propri crediti, per la predisposizione delle domande necessarie per partecipare alla verifica dei crediti, nei tempi stabiliti dal tribunale competente.

A chi rivolgersi

Per avere informazioni su cessioni di azienda o singoli rami, avvio di procedure di licenziamenti collettivi contattare le strutture aziendali o territoriali del sindacato;
 

  • per la predisposizione di domande volte a ottenere il pagamento dei crediti di lavoro (retribuzioni, TFR etc.) rivolgersi a un Ufficio vertenze sindacale;

  • per eventuali controversie rivolgersi a un Ufficio vertenze sindacale e a uno studio legale specializzato in diritto del lavoro

Documenti necessari

  

 

   

   

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