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Pensione di inabilità alla navigazione per marittimi

I marittimi, attualmente, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps e, pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni AGO.

La pensione ordinaria di inabilità alla navigazione viene liquidata al marittimo che, a qualsiasi età, venga riconosciuto, a seguito dei prescritti accertamenti sanitari, permanentemente inabile alla navigazione.

Il procedimento sanitario può anche essere attivato autonomamente dalle Capitanerie di porto, a prescindere dalla presentazione di apposita richiesta da parte dell’interessato, ma la liquidazione della relativa prestazione potrà avvenire soltanto dietro proposizione della domanda di pensione di inabilità alla navigazione da parte del marittimo.

Il trattamento pensionistico ordinario di inabilità alla navigazione viene erogato in presenza dei seguenti requisiti:

  • 520 settimane di assicurazione marittima (effettiva e figurativa)

  • 52 settimane di assicurazione marittima (effettiva e figurativa) nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione

  • non titolarità di altro trattamento di invalidità ex L.222/84

Per il diritto e per la misura di tale prestazione, sono utili soltanto la contribuzione corrispondente ad attività di navigazione ed il servizio militare.
Nel caso in cui il richiedente, all’atto della domanda, abbia già compiuto l’età pensionabile, ai soli fini della misura della prestazione saranno considerati anche i periodi di assicurazione non marittima.

Al momento della maturazione del diritto a pensione dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria), il trattamento, su richiesta dell’interessato, potrà essere riliquidato, comprendendo tutta la posizione assicurativa dello stesso. L’importo della pensione riliquidata non potrà essere inferiore a quello già in godimento.
Il trattamento specifico sarà revocato nel caso in cui, dietro richiesta dell’interessato, venga riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità ex L.222/84: in tale eventualità, la pensione verrà calcolata sulla base di tutta la posizione assicurativa accreditata a favore dell’iscritto (marittima ed AGO).

In caso di accertamento dell’effettiva connessione tra l’evento invalidante e l’attività marittima (malattia o infortunio, verificatosi durante l’imbarco o per causa di servizio connesso all’imbarco), verrà concessa la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione.
L’assicurato, in tal caso, può conseguire la prestazione specifica a prescindere da qualsiasi requisito assicurativo o di età. Inoltre, qualunque sia la contribuzione accreditata o dovuta a favore del marittimo, l’importo della stessa non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato se l’interessato fosse stato in possesso della metà dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge (1040 contributi settimanali

 

 

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           Camillo Scala

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