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Pensione di invalidità dei lavoratori marittimi

I marittimi, attualmente, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps e, pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni AGO.

Le prestazioni pensionistiche ordinarie per invalidità sono due, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.

Assegno ordinario di invalidità

E’ una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione permanente di 2/3 della capacità lavorativa.
Sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

I relativi periodi di erogazione (privi di contemporanea attività lavorativa, o di contemporanei versamenti volontari) sono considerati utili ai fini del diritto della pensione ai superstiti nonché del successivo assegno di invalidità, della pensione di inabilità e della pensione di vecchiaia in caso di trasformazione.

L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Qualora il relativo importo sia di modesta entità, e l’interessato abbia esigui redditi, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, l’importo può essere integrato al trattamento minimo. In presenza di redditi da lavoro (dipendente, autonomo, da impresa) l’assegno è ridotto in percentuale.

Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda ed ha validità triennale. Può essere rinnovato (domanda di conferma), su richiesta dell’interessato, per ulteriori 2 volte consecutive, trascorse le quali diviene definitivo dopo i 3 riconoscimenti continuativi.

Può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento, sia per iniziativa dell’Ente di previdenza, sia per volontà dell’interessato. Qualora venga riconosciuto lo stato di inabilità, è attribuita la relativa pensione. Al contrario, riscontrando un miglioramento, l’assegno è revocato dal mese successivo all’accertamento medesimo.

Al compimento dell’età pensionabile l’assegno è convertito in pensione di vecchiaia, se sono soddisfatti gli stabiliti requisiti contributivi, e risulti cessata l’attività da lavoro dipendente.

L’assegno liquidato a causa di infortunio, o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento. In caso di rendita Inail di importo inferiore all’assegno medesimo, all’interessato viene erogato, da parte dell’Ente di previdenza, la differenza tra i due trattamenti.

Pensione di inabilità

E’ un trattamento pensionistico, reversibile, erogato ai lavoratori dipendenti con infermità fisica o mentale, che abbia determinato un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (100%).
Sono richiesti 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Il diritto a percepire la pensione non è compatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente ed autonoma.

La prestazione è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati, incrementata da una maggiorazione convenzionale che non può superare i 40 anni di contributi, la quale:

  • nei confronti dei soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, è determinata da un’anzianità contributiva frapposta tra la decorrenza della pensione e il compimento di 55 anni di età per le donne, e di 60 anni per gli uomini;

  • nei confronti dei soggetti con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, o per coloro i quali hanno contributi accreditati da attività iniziata dal 1° gennaio 1996 in poi, tale maggiorazione è applicata fino ai 60 anni, indipendentemente dal sesso, e dal tipo di attività.

Qualora l’importo della pensione sia di modesta entità, e l’interessato abbia esigui redditi, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, l’importo può essere integrato al trattamento minimo (ma solo se liquidato con il sistema di calcolo retributivo o misto).

Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, o dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione attività, e dalla cancellazione da ogni eventuale elenco (ad es. commercianti).

Può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento, sia per iniziativa dell’Istituto di previdenza, sia per volontà dell’interessato. Qualora venga riconosciuto il recupero della capacità lavorativa, la pensione è revocata con effetto dal mese successivo all’accertamento medesimo.

Il trattamento di inabilità liquidato a causa di infortunio, o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento. In caso di rendita di importo inferiore all’assegno medesimo, all’interessato viene erogata, da parte dell’Istituto di previdenza, la differenza tra i due trattamenti

 

 

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