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La maggiorazione sociale per i lavoratori marittimi

I marittimi, attualmente, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps e, pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni AGO.

Nel corso degli anni, la legge ha previsto, a sostegno dei titolari di pensione con importo basso ed in presenza di specifici requisiti, alcune forme di aumento dell’importo della pensione:

A partire dal 1985, sulle pensioni minime e sulla pensione sociale o assegno sociale è riconosciuta una maggiorazione sociale, che consiste in un aumento dell'importo della pensione già riconosciuta. Tale beneficio è concesso ai pensionati dai 60 anni in poi, a condizione che non vengano superati determinati limiti di reddito (personali e coniugali), stabiliti annualmente.

A decorrere dall’anno 2001, è inoltre riconosciuto - in presenza di determinati limiti reddituali, ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ed altre forme di previdenza obbligatoria, di importo complessivo annuo non superiore al trattamento minimo - un importo aggiuntivo, pari a euro 154,94, liquidato in sede di erogazione della 13^ mensilità.

A partire dal 2002, in presenza di determinati limiti reddituali (personali e coniugali) è riconosciuta una maggiorazione che aumenta l’importo mensile della pensione fino a 516,46 euro (c.d. “milione” al mese), somma aggiornata annualmente. Tale beneficio spetta: ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ed altre forme di previdenza obbligatoria, ai pensionati sociali e ai titolari di assegno sociale dai 70 anni in poi, e agli invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, ai pensionati di inabilità dai 60 anni in poi.

Dal 2007, è prevista l’erogazione di una somma aggiuntiva (c.d. “quattordicesima”) in favore dei titolari di pensione di importo basso, che abbiano almeno 64 anni di età e posseggano un reddito personale non superiore a 8504,73 euro. L’importo della quattordicesima varia in base all’anzianità contributiva del pensionato, ed è differenziata in relazione al tipo di pensione (da lavoro dipendente o autonomo)

 

 

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