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LAVORATORI DIPENDENTI : LE NOVITA’ SULLE PENSIONI


a cura del Capitano Superiore di Macchina Francesco Giuseppe D’Anniballe
Vice Presidente Nazionale UNCDiM e Membro di Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM


Si ritiene opportuno tornare sull’argomento essendo ormai prossimo il 2011 con le novità introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
 

Preliminarmente si puntualizza che il diritto maturato si continua a mantenere e si può esercitarlo a proprio piacimento senza tema di perderlo.


MATURAZIONE dei REQUISITI PER LA PENSIONE ENTRO il 31/12/2010


Valgono le preesistenti finestre ovvero :

 

1. Decorrenza pensioni di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 31 L.413/84 (intesa anticipata macchina) : una finestra trimestrale dopo il trimestre di maturazione dei requisiti.
 

2. Decorrenza pensione di anzianità con il metodo delle quote (età anagrafica + minimo di contributi effettivi) : una finestra semestrale dopo il semestre di maturazione dei requisiti.


3. Decorrenza pensioni anticipate con 40 anni di contributi di cui almeno 35 effettivi con età superiore ai 57 anni : una finestra trimestrale dopo il trimestre di maturazione del requisito contributivo.
 

4. Decorrenza pensioni anticipate con 40 anni di contributi di cui almeno 35 effettivi con età inferiore ai 57 anni : maturando il requisito contributivo entro il terzo trimestre dell’anno, dal 1° gennaio dell’anno seguente. Maturando il requisito contributivo nel quarto trimestre dell’anno, dal 1°aprile dell’anno successivo.


5. Decorrenza pensioni per inidoneità permanente ai servizi di bordo, assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di invalidità : con effetto immediato dal riconoscimento.
 

REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI DOPO IL 01/01/2011
 

1. Decorrenza pensioni di vecchiaia ordinaria, di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 31 L. 413/84 (intesa anticipata macchina), di anzianità con il metodo delle quote e anticipata con 40 anni di contribuzione, di cui almeno 35 effettivi, senza distinzione di età anagrafica : dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti.


2. Decorrenza pensioni per inidoneità permanente ai servizi di bordo, assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di invalidità : con effetto immediato dal riconoscimento.
METODO DI DETERMINAZIONE IMPORTO PENSIONI DAL 01 GENNAIO 2011


Rimane invariato rispetto a quello rivisto con decorrenza 01/01/2010, che di seguito si riassume.
 

Pensioni calcolate con il metodo retributivo ovvero a favore degli assicurati con oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, non hanno subito alcuna diminuzione nella loro determinazione per essere rimasto invariato il metodo di calcolo.
 

Pensioni determinate con il metodo contributivo o con quello misto per la sola parte calcolata con il metodo appena richiamato (assicurati che non dispongono del minimo dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), essendo stati variati al ribasso i coefficienti di rendimento dei montanti (L. 24/12/2007, n.247 o Prodi/Damiani) hanno subito un calo di rendimento stimato intorno al 3 – 4%.
 

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’
1.
Sino al 30 giugno 2009, 35 anni di contributi effettivi e 58 anni di età anagrafica.
 

2. Dal 01 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95, 35 anni di contributi effettivi e 60 anni di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 59 anni di età anagrafica.
 

3. Dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, quota 96, 35 anni di contributi effettivi e 61 anni di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 60 anni di età anagrafica.
 

4. Dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, quota 97, 35 anni di contributi effettivi e 62 anni di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 61 anni di età anagrafica.
 

5. Dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, quota 97 + 2 mesi, 35 anni di contributi effettivi e 62 anni e due mesi di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 61 anni e due mesi di età anagrafica.
 

6. Dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, quota 97 + 4 mesi, 35 anni di contributi effettivi e 62 anni e quattro mesi di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 61 anni e quattro mesi di età anagrafica.
 

7. Dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, quota 97 + 7 mesi, 35 anni di contributi effettivi e 62 anni e sette mesi di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 61 anni e sette mesi di età anagrafica.
 

8. Dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, quota 97 + 9 mesi, 35 anni di contributi effettivi e 62 anni e nove mesi di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 61 anni e nove mesi di età anagrafica.
 

9. Dal 01 gennaio 2028, quota 98, 35 anni di contributi effettivi e 63 anni di età anagrafica o 36 anni di contributi effettivi e 62 anni di età anagrafica.
 

REQUISITI PER LA PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA
1. Sino al 31 dicembre 2014, 65 anni di età anagrafica.
 

2. Dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, 65 anni e 2 mesi di età anagrafica.
 

3. Dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, 65 anni e 4 mesi di età anagrafica.
 

4. Dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, 65 anni e 8 mesi di età anagrafica.
 

5. Dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, 65 anni e 10 mesi di età anagrafica.
 

6. Dal 01 gennaio 2028 al 31 dicembre 2027, 66 anni di età anagrafica.
 

Palermo, lì 05 ottobre 2010

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