18-03-2020

SOLIMARE "Tutti ne parlano...ma cerchiamo di capire che cosa è"

In questo particolare periodo dove molte navi roro pax sono ferme a seguito delle giuste misure messe in atto dal governo in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del coronavirus, molti marittimi italiani rischiano di fatto di non poter lavorare, con conseguenti danni economici al bilancio familiare.

Con il decreto “Cura Italia” sono state messe in atto misure di potenziamento a sostegno economico per le famiglie, per diverse categorie di lavoratori, ma a quanto pare non siano stati menzionati nei benefici, i lavoratori del mare. Sui vari social vedo che molti marittimi invocano a gran voce, di poter usufruire del fondo Solimare. Proprio su questo fondo mi sento in dovere di fare alcune precisazioni, in modo tale da non creare false illusioni e speranze per i colleghi.

 Il fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 23 novembre 2017, n. 173).

Al Fondo aderiscono tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, comprese le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione. Sono escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà in quanto appartenenti a gruppi societari, (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato).

L’articolo 6 del decreto 2015, ha disposto l’erogazione di un assegno ordinario in favore di questi lavoratori, il cui importo deve essere uguale a quello dello stipendio retribuito al momento della sospensione del lavoro, dedotte le risultanze contributive. L’assegno può essere richiesto per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente la richiesta può essere rinnovata al termine del periodo di validità, e comunque per una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da calcolare sul periodo di un biennio. Nella suddetta circolare, all’art.3.2 (Ambito di applicazione: beneficiari) viene riportato che possono beneficiare delle prestazioni del Fondo, tutti i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra appartenenti alle imprese armatoriali interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria di ciascun lavoratore, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese armatoriali che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Se invece andiamo a consultare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2015, n. 90401 che ha istituito il fondo, all’art 6 (Prestazione: criteri e misure) comma 5 (In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l’impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione), noteremo che il fondo è rivolto ai marittimi in turno particolare, sottintendendo di fatto, l’esclusione del marittimo in turno generale ed in turno particolare di riserva .

Nell’augurarmi di essere stato chiaro al fine di fare una corretta informazione, con l’occasione mi è gradito, inviarVi fraterni saluti.

 

Ad Maiora

 

C.L.C Mario Collaro

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