23/09/2020

L’importanza dell’arbitrato nell’ambito dei rapporti di lavoro del settore crocieristico / L’intervento

Ospitiamo un intervento dell’avvocato Mario Fusani, partner dello studio legale GF Legal, giuslavorista, esperto e arbitro in materia di diritto del lavoro e sindacale /

Il tema dell’arbitrato, applicato alle possibili controversie che possono derivare da un rapporto di lavoro, interessa senza dubbio anche il mondo degli operatori delle navi da crociera. Esistono, infatti due norme del CCNL per i marittimi imbarcati sulle navi da crociera che introducono espressamente la possibilità di ricorrere a questo strumento giuridico caratterizzato da: speditezza, riservatezza e professionalità.

Si tratta degli articoli 71 e 92 del CCNL citato.

1) Iniziamo l’esame di queste due norme a partire dall’art. 71.

Il marittimo che ritenga ingiustificata la non reiscrizione nel turno particolare, o la sospensione dal turno e la cancellazione dal medesimo, può chiedere con lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla comunicazione della mancata reiscrizione, l’intervento conciliativo delle Associazioni stipulanti il presente contratto.

Tale intervento dovrà essere espletato ed esaurito entro i 20 giorni successivi alla richiesta e in caso di esito positivo verrà redatto un verbale di conciliazione che sarà depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti.

Il direttore dell’ufficio o un suo delegato, accertata l’autenticità del verbale di conciliazione, provvederà a depositarlo nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato redatto.

Il Pretore, su istanza delle parti interessate, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiarerà esecutivo con decreto.

Laddove invece il tentativo di conciliazione non riesca, il marittimo potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale.

A tal fine, il lavoratore provvederà contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio, da inoltrarsi mediante lettera raccomandata alla Società a pena di decadenza nel termine di 10 giorni successivi al completamento della procedura conciliativa, a designare il nominativo del proprio rappresentante.

La società, invece, nei cinque giorni successivi, provvederà a designare il proprio.

Gli arbitri scelti dalle parti provvederanno, entro i 10 giorni successivi a quello assegnato alla società per le designazioni del proprio arbitro, a designare, di comune accordo, il Presidente del Collegio.......per l'articolo completo clicca qui

 

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