“Marittimi imbarcati su navi minori: individuazione del regime previdenziale”

11-09-2020

Marittimi imbarcati su navi minori: individuazione del regime previdenziale

L’INPS, nel messaggio n. 3275, recepisce la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il regime previdenziale generale obbligatorio gestito dall’INPS si applica anche ai lavoratori marittimi imbarcati sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti, superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e privi di apparato motore, non rientranti tra quelli indicati dall’articolo 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413.

L’INPS, con il messaggio n. 3275 del 2020, interviene riguardo le categorie di lavoratori marittimi che debbono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS.
Sono obbligatoriamente iscritte “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati”, nonché “le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria”......clicca qui per l'articolo completo

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