“Un vecchio articolo dell'inps (anno 2016) che forse non tutti conoscono”

07-09-2020

Le tutele per malattia riconosciute ai lavoratori marittimi
Un vecchio articolo dell'inps (anno 2016) che forse non tutti conoscono

I lavoratori del settore marittimo beneficiano di una specifica disciplina, spesso più vantaggiosa rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori, relativamente all'ammontare e alla durata dell'indennità concessa in caso di malattia. In caso di inabilità temporanea assoluta possono infatti usufruire dell'indennità per una durata pari al massimo di un anno dalla data dello sbarco (anziché 180 giorni) e percependo una prestazione pari al 75% della retribuzione percepita negli ultimi trenta giorni (mentre l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori varia fra il 50% e il 66,66% della retribuzione giornaliera). Possono beneficiare inoltre di speciali prestazioni, riservate unicamente ai lavoratori del settore marittimo, in caso di inidoneità all'imbarco conseguente a malattia.

Particolarità dei contratti

I lavoratori marittimi fruiscono delle indennità di malattia mediamente per durate circa sei volte più lunghe degli altri lavoratori. Percepiscono mediamente indennità di importo superiore rispetto a quelle percepite dai lavoratori non appartenenti al settore (mediamente 105 euro al giorno contro i 40 euro al giorno dei lavoratori non marittimi).

Il settore del lavoro marittimo è caratterizzato da forte instabilità essendo le cosiddette "chiamate di imbarco" spesso legate alle esigenze di stagionalità. Le particolari caratteristiche del settore hanno portato allo sviluppo di forme di utilizzo delle prestazioni lavorative peculiari.

Infatti, per garantire, da un lato, la sicurezza della navigazione, evitando la dispersione di professionalità acquisite, dall'altro, sempre maggiore tutela al lavoratore, sono stati introdotti gli istituti contrattuali della "continuità di rapporto di lavoro" e della "disponibilità retribuita".

Mentre in linea generale il lavoro marittimo è svolto a bordo e cessa con lo sbarco, nel caso di continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita il contratto di arruolamento è svincolato dall'imbarco e permane quindi anche nei periodi tra uno sbarco e l'imbarco successivo alle  dipendenze  dello  stesso  imprenditore.

Pertanto, in presenza di questi specifici rapporti di lavoro, il lavoratore mantiene anche dopo lo sbarco il vincolo contrattuale con l'armatore-datore di lavoro, continuando a percepire retribuzioni soggette a contribuzione, seppur con importi e caratteristiche differenti. Il lavoratore ha l'obbligo di risposta alla chiamata d'imbarco dell'armatore.

Nel caso di un evento di malattia che riduce la capacità lavorativa impedendo l'imbarco in sicurezza, i lavoratori marittimi hanno diritto all'erogazione dell'indennità di malattia.

Fino al 1984 i lavoratori marittimi erano iscritti alla Gestione della Cassa Nazionale per la Previdenza marinara, successivamente soppressa. Attualmente i lavoratori marittimi sono quindi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps. Ciononostante, permangono alcune specificità sul fronte della tutela per la malattia prevista per questa categoria di lavoratori.

Le tutele per malattia comprendono quattro distinte prestazioni:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base di specifiche previsioni contrattuali;
  • temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune.

Le visite mediche di controllo domiciliare sono di competenza dei S.A.S.N. (Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti). È applicata ai lavoratori marittimi la disciplina delle fasce di reperibilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.

Secondo il codice della navigazione il lavoratore marittimo deve essere sottoposto a visita preventiva d'imbarco per l'accertamento dell'idoneità al servizio cui deve essere adibito. La verifica è effettuata sulla base dell'elenco delle infermità considerate causa di inabilità ai servizi di bordo.

L'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco mentre l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco.

Costituisce rischio assicurato dalle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare "…. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici". Diversamente, per i lavoratori di settori diversi da quello marittimo, il rischio assicurato è la sussistenza di un'incapacità lavorativa assoluta e temporanea, avuto riguardo alla mansione specifica cui il lavoratore è adibito.

Le indennità possono essere riconosciute fino ad un massimo di un anno dallo sbarco, mentre l'indennità di malattia ai lavoratori non marittimi non può superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare.

L'indennità giornaliera è pari al 75% della retribuzione media giornaliera riferita ai trenta giorni precedenti allo sbarco. Diversamente, per la generalità dei lavoratori, l'indennità varia a seconda del settore di appartenenza, in percentuale tra il 50% ed 66,66% della retribuzione media giornaliera.

I lavoratori marittimi, al contrario della generalità di lavoratori, possono ricevere le indennità di malattia anche dopo la cessazione di un rapporto di lavhoro a tempo determinato.

2.2 Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto

I lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, in caso di evento malattia, hanno inoltre diritto ad una indennità per inabilità temporanea.

Tale indennità è riconosciuta:

  • per un massimo di 180 giorni, in caso di eventi che insorgono oltre il 28° giorno dallo sbarco ed entro il 180° giorno dallo sbarco;
  • l'indennità ha caratteristiche simili a quella riconosciuta dalla generalità dei lavoratori ed è a pari al 50% dell'ultimo stipendio per i primi 20 giorni e al 66,66% dell'ultimo stipendio per i giorni dal 21° al 180°.

2.3 Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune

Un'ulteriore prestazione specifica ed esclusiva per il lavoro marittimo è l'indennità di temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia, erogata dall'Istituto al termine di un evento di malattia comune (per eventi di malattia professionale o infortunio sul lavoro è erogata dall'Inail), ai marittimi di primo e secondo grado dichiarati "temporaneamente" inidonei all'imbarco.

Questa indennità è corrisposta per tutta la durata della temporanea inidoneità per un massimo di un anno. L'indennità è pari al 75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco, considerando tuttavia le solo voci retributive ordinarie e l'indennità di navigazione (nella misura del 50%).

DATI

Tab. 1 - Trattamenti economici di malattia a favore del personale marittimo
Prestazioni Numero eventi indennizzati Totale giornate indennizzate Totale prestazioni erogate
  anno 2014 anno 2015 anno 2014 anno 2015 anno 2014   anno 2015
Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale 6.018 6.396 375.498 405.106 32.331.098 34.661.471
Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare 10.609 13.803 661.263 757.497 77.538.175 91.670.622
Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro 74 194 2.130 3.165 180.748 328.475
Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune 142 96 12.971 9.749 834.247 614.512
TOTALE 16.843 20.489 1.051.862 1.175.517 110.884.268 127.275.080
Fonte dati: procedura Ipsema

 

Tab. 2 - Trattamenti economici di malattia a favore della generalità dei lavoratori (non marittimi).
Anno 2014
Anno Totale prestazioni erogate* Giornate indennizzate Importo medio giornaliero
2014 1.774.800.000 43.935.000 40
(*) Importi al netto delle Casse Marittime

 

Dalla tabella 3 si evince come i lavoratori marittimi tendano ad usufruire dell'indennità di malattia sei volte di più rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti (24 giornate indennizzate per lavoratore contro le 4 dei lavoratori non marittimi), usufruendo di un importo medio pari a 105 euro al giorno contro il 40 euro percepiti dalla generalità dei lavoratori.

 

Tab 3 - Prestazioni per lavoratore e importo medio indennizzato.
Anno 2014
  lavoratori marittimi* Lavoratori non marittimi**
Importo medio giornaliero Giornate indennizzate/ lavoratore prestazioni erogate/ lavoratore Importo medio giornaliero Giornate indennizzate/ lavoratore prestazioni erogate/ lavoratore
Prestazione
Totale prestazioni di malattia 105 24 2960 40 4 168
*, ** Si tenga presente che sono considerati tutti i lavoratori del settore non solo i lavoratori che hanno usufruito della prestazione di malattia. Il dato di conseguenza sottostima la durata e l'importo medio effettivo delle prestazioni

 

Tab. 3/b - Giornate e importi indennizzati per evento di malattia.
Lavoratori marittimi, anno 2015
Prestazioni Giornate indennizzate/evento Importo erogato/evento

Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale

63

5419

Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare

55

6641

Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro

16

1693

Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune

102

6401

TOTALE

57

6212

 

 


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