07-09-2020
Le tutele per malattia riconosciute ai
lavoratori marittimi
Un vecchio
articolo dell'inps (anno 2016) che forse
non tutti conoscono
I lavoratori del settore marittimo
beneficiano di una specifica disciplina,
spesso più vantaggiosa rispetto a quella
prevista per gli altri lavoratori,
relativamente all'ammontare e alla
durata dell'indennità concessa in caso
di malattia. In caso di inabilità
temporanea assoluta possono infatti
usufruire dell'indennità per una durata
pari al massimo di un anno dalla data
dello sbarco (anziché 180 giorni) e
percependo una prestazione pari al 75%
della retribuzione percepita negli
ultimi trenta giorni (mentre l'indennità
prevista per la generalità dei
lavoratori varia fra il 50% e il 66,66%
della retribuzione giornaliera). Possono
beneficiare inoltre di speciali
prestazioni, riservate unicamente ai
lavoratori del settore marittimo, in
caso di inidoneità all'imbarco
conseguente a malattia.
Particolarità dei
contratti
I lavoratori marittimi fruiscono delle indennità di malattia mediamente per durate circa sei volte più lunghe degli altri lavoratori. Percepiscono mediamente indennità di importo superiore rispetto a quelle percepite dai lavoratori non appartenenti al settore (mediamente 105 euro al giorno contro i 40 euro al giorno dei lavoratori non marittimi).
Il settore del lavoro marittimo è caratterizzato da forte instabilità essendo le cosiddette "chiamate di imbarco" spesso legate alle esigenze di stagionalità. Le particolari caratteristiche del settore hanno portato allo sviluppo di forme di utilizzo delle prestazioni lavorative peculiari.
Infatti, per garantire, da un lato, la sicurezza della navigazione, evitando la dispersione di professionalità acquisite, dall'altro, sempre maggiore tutela al lavoratore, sono stati introdotti gli istituti contrattuali della "continuità di rapporto di lavoro" e della "disponibilità retribuita".
Mentre in linea generale il lavoro marittimo è svolto a bordo e cessa con lo sbarco, nel caso di continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita il contratto di arruolamento è svincolato dall'imbarco e permane quindi anche nei periodi tra uno sbarco e l'imbarco successivo alle dipendenze dello stesso imprenditore.
Pertanto, in presenza di questi specifici rapporti di lavoro, il lavoratore mantiene anche dopo lo sbarco il vincolo contrattuale con l'armatore-datore di lavoro, continuando a percepire retribuzioni soggette a contribuzione, seppur con importi e caratteristiche differenti. Il lavoratore ha l'obbligo di risposta alla chiamata d'imbarco dell'armatore.
Nel caso di un evento di malattia che riduce la capacità lavorativa impedendo l'imbarco in sicurezza, i lavoratori marittimi hanno diritto all'erogazione dell'indennità di malattia.
Fino al 1984 i lavoratori marittimi erano iscritti alla Gestione della Cassa Nazionale per la Previdenza marinara, successivamente soppressa. Attualmente i lavoratori marittimi sono quindi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps. Ciononostante, permangono alcune specificità sul fronte della tutela per la malattia prevista per questa categoria di lavoratori.
Le tutele per malattia comprendono quattro distinte prestazioni:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare;
- indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base di specifiche previsioni contrattuali;
- temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune.
Le visite mediche di controllo domiciliare sono di competenza dei S.A.S.N. (Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti). È applicata ai lavoratori marittimi la disciplina delle fasce di reperibilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Secondo il codice della navigazione il lavoratore marittimo deve essere sottoposto a visita preventiva d'imbarco per l'accertamento dell'idoneità al servizio cui deve essere adibito. La verifica è effettuata sulla base dell'elenco delle infermità considerate causa di inabilità ai servizi di bordo.
L'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco mentre l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco.
Costituisce rischio assicurato dalle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare "…. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici". Diversamente, per i lavoratori di settori diversi da quello marittimo, il rischio assicurato è la sussistenza di un'incapacità lavorativa assoluta e temporanea, avuto riguardo alla mansione specifica cui il lavoratore è adibito.
Le indennità possono essere riconosciute fino ad un massimo di un anno dallo sbarco, mentre l'indennità di malattia ai lavoratori non marittimi non può superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare.
L'indennità giornaliera è pari al 75% della retribuzione media giornaliera riferita ai trenta giorni precedenti allo sbarco. Diversamente, per la generalità dei lavoratori, l'indennità varia a seconda del settore di appartenenza, in percentuale tra il 50% ed 66,66% della retribuzione media giornaliera.
I lavoratori marittimi, al contrario della generalità di lavoratori, possono ricevere le indennità di malattia anche dopo la cessazione di un rapporto di lavhoro a tempo determinato.
2.2 Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto
I lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, in caso di evento malattia, hanno inoltre diritto ad una indennità per inabilità temporanea.
Tale indennità è riconosciuta:
- per un massimo di 180 giorni, in caso di eventi che insorgono oltre il 28° giorno dallo sbarco ed entro il 180° giorno dallo sbarco;
- l'indennità ha caratteristiche simili a quella riconosciuta dalla generalità dei lavoratori ed è a pari al 50% dell'ultimo stipendio per i primi 20 giorni e al 66,66% dell'ultimo stipendio per i giorni dal 21° al 180°.
2.3 Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune
Un'ulteriore prestazione specifica ed esclusiva per il lavoro marittimo è l'indennità di temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia, erogata dall'Istituto al termine di un evento di malattia comune (per eventi di malattia professionale o infortunio sul lavoro è erogata dall'Inail), ai marittimi di primo e secondo grado dichiarati "temporaneamente" inidonei all'imbarco.
Questa indennità è corrisposta per tutta la durata della temporanea inidoneità per un massimo di un anno. L'indennità è pari al 75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco, considerando tuttavia le solo voci retributive ordinarie e l'indennità di navigazione (nella misura del 50%).
DATI
Prestazioni | Numero eventi indennizzati | Totale giornate indennizzate | Totale prestazioni erogate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
anno 2014 | anno 2015 | anno 2014 | anno 2015 | anno 2014 | anno 2015 | |
Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale | 6.018 | 6.396 | 375.498 | 405.106 | 32.331.098 | 34.661.471 |
Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare | 10.609 | 13.803 | 661.263 | 757.497 | 77.538.175 | 91.670.622 |
Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro | 74 | 194 | 2.130 | 3.165 | 180.748 | 328.475 |
Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune | 142 | 96 | 12.971 | 9.749 | 834.247 | 614.512 |
TOTALE | 16.843 | 20.489 | 1.051.862 | 1.175.517 | 110.884.268 | 127.275.080 |
Anno | Totale prestazioni erogate* | Giornate indennizzate | Importo medio giornaliero |
---|---|---|---|
2014 | 1.774.800.000 | 43.935.000 | 40 |
Dalla tabella 3 si evince come i lavoratori marittimi tendano ad usufruire dell'indennità di malattia sei volte di più rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti (24 giornate indennizzate per lavoratore contro le 4 dei lavoratori non marittimi), usufruendo di un importo medio pari a 105 euro al giorno contro il 40 euro percepiti dalla generalità dei lavoratori.
lavoratori marittimi* | Lavoratori non marittimi** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importo medio giornaliero | Giornate indennizzate/ lavoratore | prestazioni erogate/ lavoratore | Importo medio giornaliero | Giornate indennizzate/ lavoratore | prestazioni erogate/ lavoratore | |
Prestazione | ||||||
Totale prestazioni di malattia | 105 | 24 | 2960 | 40 | 4 | 168 |
Prestazioni | Giornate indennizzate/evento | Importo erogato/evento |
---|---|---|
Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale |
63 |
5419 |
Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare |
55 |
6641 |
Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro |
16 |
1693 |
Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune |
102 |
6401 |
TOTALE |
57 |
6212 |
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