26-12-2019

UNA SVISTA DEL MINISTERO CHE PENALIZZA GLI UFFICIALI ITALIANI

R I N N O V O  D E I   CERTIFICATI DA CH.MATE/ 1° ENG.

La convenzione STCW prevede per la certificazione di OOW (ufficiale abilitato alla guardia di navigazione)  un periodo di training, che oltre ad uno specifico corso di istruzione  (education)  include anche un anno  di training a bordo di cui almeno sei mesi facendo pratica di navigazione documentata in apposito registro, sotto la guida di un ufficiale che agisce da tutor.

Il candidato non ha nessuna qualifica specifica ma viene considerato persona in addestramento,mentre il decreto ministeriale che ha recepito queste normativa ha introdotto la qualifica di Allievo Ufficiale che la STCW  non prevede.

Dopo il suddetto sea training  di 12 mesi il candidato alla certificazione, che deve avere almeno 18 anni, può sostenere l’esame per dimostrare di aver acquisito le competenze previste dalla section A-II/1 del codice STCW, per OOW. Dopo 12 mesi di navigazione con la suddetta qualifica (in that capacity) su navi di almeno 500 tsl, l’ufficiale può sostenere l’esame per dimostrare di aver acquisito le competenze previste dalla sezione A-II/2 e conseguire il certificato di Ch.Mate per navi superiori a 500 tsl

Se il suddetto periodo di navigazione è di 36 mesi si consegue il certificato da Master sempre per navi superiori a 500 tsl senza alcun limite.  Detto periodo può essere ridotto a 24 mesi se almeno 12 mesi sono stati effettuati con la qualifica di Ch.Mate. I suddetti certificati possono essere limitati a navi  da 500 a 3000 tsl se il livello delle competenze richieste viene limitato secondo quanto previsto dal paragrafo 5  della section A-II/2.  La navigazione richiesta per i suddetti CoC deve essere effettuata su navi di almeno 500 tsl e non di 3000 tsl come previsto erroneamente dai decreti ministeriali.

Il limite di 3000 tsl è previsto, come già detto, solo come eventuale limitazione al CoC per navi superiori alle 500 tsl  come previsto dalla tabella A-II/2 del codice. Come si vede i requisiti richiesti sono molto più permissivi di quelli richiesto dal CdN per i vecchi titoli professionali italiani. La navigazione deve essere effettuata su navi di almeno 500 tsl, adibite al traffico merci o passeggeri, quindi non militari, da pesca o diporto non professionale. Non sono previsti limiti di navigazione che, quindi, può essere locale o di lungo corso. I COC, a differenza dei vecchi titoli professionali che non avevano scadenza, sono soggetti a rinnovo ogni cinque anni ma considerata la caratteristica dei requisiti richiesti per il rinnovo si può dire che è una pura formalità. Vengono richiesti  dei periodi di navigazione effettuati negli ultimi 5 anni , di 12 mesi od anche di soli 3 mesi secondo i casi,  su naviglio di appena 80 tsl o 25 mtr. di lunghezza. Purtroppo la cattiva interpretazione di una frase, da parte del Ministero, ha reso la suddetta procedura oltremodo complessa. Infatti la normativa STCW per la Revalidation of Certificates (section A-1/11)  prevede che il seagoing service richiesto venga effettuato “performing functions appropriate to the certificate held” che il ministero ha erroneamente interpretato che la navigazione richiesta venga effettuata con la qualifica del CoC di cui si è in possesso,quindi chi è in possesso del CoC da ch.mate deve aver effettuato la navigazione richiesta con detto grado. In caso contrario il CoC non viene rinnovato e non potendo essere ritirato viene chiesto all’interessato di rinunziare al Certificato e navigare utilizzando il CoC da OOW con la prospettiva di ripetere l’esame per riconseguire il CoC da ch.Mate.

Detto procedimento assolutamente arbitrario non è disciplinato da alcun decreto ma solo da circolari interne dirette alle sezioni Gente di Mare  deglil Uffici Marittimi periferici. Alcuni Armatori per ovviare alla suddetta procedura capestro fanno effettuare agli ufficiali interessati 3 mesi in soprannumero con il grado da Ch.Mate che è una delle clausole previste per il rinnovo. 

E’ evidente che si tratta di un malinteso interpretativo in quanto la frase “appropriate to the certificate held” non si riferisce al grado (capacity) ma alle funzioni previste dall’ambito lavorativo ossia coperta o macchina. Infatti per chiarire meglio il concetto la STCW nella sezione B-1/11 par.3  stabilisce che “the approved seagoing service stated in section A-1/11 par. 1 may be served in AN APPROPRIATE LOWER OFFICER RANK THAN THE CERTIFICATE HELD, quindi da OOW.  Inoltre le modalità per il rinnovo dei CoC previste dal par. 2 comma a) e b) dell’Allegato IV del D.L.n.136 del 7/07/2011 (che viene menzionato anche nel preambolo del D.L.71) evidenziano chiaramente che la navigazione utile per il rinnovo dei CoCs deve essere effettuata  “nelle funzioni corrispondenti al Certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore” ossia da OOW. Inoltre la procedura applicata evidenzia una situazione assurda ossia quella di rilasciare il CoC da Ch.Mate a candidati con appena 12 mesi di sea service da OOW e lo “ritira” ad ufficiali   che lo hanno conseguito 5 anni fa e che nel frattempo hanno effettuato ulteriori periodi di navigazione con i quali se raggiungono complessivamente i richiesti 36 mes,i potrebbero anche conseguire il CoC da Master. E’ una sperequazione assurda. Da chiarimenti acquisiti presso il  Nautical Institute inglese e da altri competenti organismi nazionali come l’ MCA . UK  (Maritime Coast Guard Agency)  risulta che internazionalmente per il rinnovo dei CoC previsti dalla STCW viene richiesto  sea service con qualsiasi grado previsto dall’ambito lavorativo (Deck-Engine).  Infine è opportuno far notare che mentre  molti ufficiali dei paesi EU in possesso di Certificazione STCW e  che quindi circolano liberamente nel mercato del lavoro marittimo italiano hanno ottenuto facilmente il rinnovo dei loro CoC dalle loro Amministrazioni che applicano fedelmente la normativa STCW, gli Ufficiali italiani sono costretti ad un autentico calvario semplicemente per una molto discutibile interpretazione della normativa STCW .  Sarebbe opportuno che il competente ufficio presso il Ministero , rivedesse la normativa prevista dai decreti  allineandola fedelmente con la normativa STCW.

Roberto Esposito Sansone

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