Marittimi e Quota 100, come contare malattia e militare?

Gentile esperto,

 

Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984. I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione Quota 100.

Di seguito i due quesiti:

1) I periodi di malattia e di disoccupazione sono utili per il conseguimento del requisito contributivo dei 38 anni e con quale limite?

2) Il periodo militare fa parte dei 35 anni contributivi?

 

a cura di FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

Gentile lettore, i periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi sono computati nei 38 anni richiesti per accedere a Quota 100 come confermato dal messaggio 1551/2019 al punto 1.9; al contempo i periodi di disoccupazione (aspi, naspi e mini aspi) e assimilati sono computati a condizione che il lavoratore abbia almeno 35 anni di contribuzione che non considerino tali periodi e quelli di malattia non integrati dal datore di lavoro; in riferimento all'accredito del periodo di leva obbligatorio, questo rientra a pieno titolo sia nei 35 anni di contribuzione effettiva sia nel generico requisito dei 38 anni utili per l'accesso a Quota 100.

 

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