18-11-2019

Tutto Pensione La pensione Anticipata di Macchina Art 31 legge 413/84

L’ex Cassa Nazionale della Previdenza Marinara, fu istituita nel 1938, alla quale erano assicurati il personale addetto ai servizi della Navigazione, allo Stato maggiore navigante e gli addetti ai servizi amministrativi.

 

I soggetti esclusi:

Sono tutti coloro che pur esercitando un’attività marittima non potevano essere iscritti nella ex gestione marittima e continuano ad essere esclusi da tale contribuzione e sono quindi considerati, a tutti gli effetti, lavoratori dipendenti oppure associati in enti o cooperative, come generalità degli iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, e non possono, quindi, usufruire delle specifiche prestazioni previste per i marittimi.

 

I lavoratori esclusi sono:

Dipendenti delle linee di navigazione acque interne;
I marittimi associati in cooperative;
I pescatori autonomi;
I marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 tonnellate;
Gli ormeggiatori;
I barcaioli;
Persone imbarcato su galleggianti non autopropulsori;
Il personale delle piattaforme galleggianti;
I
marittimi dipendenti della pubblica amministrazione;
 

 

La Cassa aveva il compito di riconoscere al personale navigante tutte le prestazioni di carattere previdenziale collegate ai sotto-elencati eventi:

Invalidità;

Vecchiaia;

Anzianità;

Morte

Dal 01.09.1984 la Cassa è stata soppressa per la Previdenza Marinara con il passaggio dei marittimi nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, ma sono state garantite alcuni degli istituti tipici della preesistente normativa, connessi alla particolare attività svolta dai lavoratori marittimi e che sono le Pensioni di Inabilità alla Navigazione – Pensione Privilegiata alla Navigazione – Pensione di vecchiaia di Macchina.

 

Parliamo del personale di macchina:

 Sono considerati utili per il diritto alla pensione di anticipata di macchia ( art. 31 legge 413/8) la seguente contribuzione:

Tutti i periodi di Navigazione sotto bandiera italiana,
Tutti i periodi di navigazione estera;
Periodi figurativa di Malattia;
Periodi di Disoccupazione involontaria – Aspi – Mini Aspi – naspi;
Periodi di servizio Militare – anche se non svolti i marina;
Periodi di prolungamento ex art. 24 e25 legge 413/84.

Nei confronti del lavoratori marittimi, che svolgono servizio di macchina o di radiotelegrafisti e possano vantare almeno 1040 contributi settimanali ( 20 anni ) di cui 520 ( 10 anni ) al servizio di macchina o di stazione radiografica di bordo, così come previsto dall’articolo 31 della legge 413/84

Nel caso specifico l’età pensionabile pria dell’entrate delle modifiche era al compimento del 55esimo anno di età, a tal proposito, anche per queste categorie sono intervenute al requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

A Seguito delle modifiche apportate, dall’articolo 5 comma 2 Dpr 157/2003, Circolare Inps 86/2014, il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia di macchina, fermo restando il requisito contributivo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

Dal 01 gennaio 2014 al 31.12.2014 un’età anagrafica di 56 anni e 3 mesi ( requisito adeguato all’aspettativa  di vita );
Dal 01 gennaio 2016 al 31.12.2017 un’età anagrafica di 57 anni e 7 mesi ( requisito adeguato all’aspettativa di vita )
Dal 01 gennaio 2018  un’età anagrafica di 58 anni e 7 mesi ( requisito adeguato all’aspettativa di vita )
Dal 01 Gennaio 2019 un’età anagrafica di 59 anni ( requisito adeguato all’aspettativa di vita)

Per i marittimi è possibile accedere in pensione con l’età anagrafica prevista nel 2018 ( 58 anni e 7 mesi ) purché rientrano come lavoratori gravosi ed usuranti, il decreto del Ministero del Lavoro del 18 aprile 2018 che richiama le disposizioni contenute nella legge 205/2017 ( art. 1 commi 147 e 148 ): Qui si stabilisce che i lavoratori che hanno svolto mansioni gravose e usuranti “ non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di macchina  e del requisito contributivo l’accesso alla pensione anticipata l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019.

Per poter accedere al sopra indicato benefico, tuttavia, bisogna presentare apposita domanda all’inps (certificazione del diritto ), modello AP116, che certifichi il possesso dei requisiti da parte del dichiarante o richiedente. Che in particolare, contenga il periodi di svolgimento dell’attività gravosa, l’istituto verifica la sussistenza del diritto (almeno 7 anni di lavoro gravoso/usurante negli ultimi 10 anni ) se viene accolta rilascerà al lavoratore la certificazione necessaria per poter presentate successivamente la domanda di pensione con il beneficio.

Si precisa, che quando parliamo di 7 anni di lavoro, nel caso dei lavoratori marittimi si tratta di navigazione effettiva.

 

                                                                                   A Cura del Direttore Area Metropolitana

                                                                                               Patronato Anmil Napoli

                                                                                               Pasquale De Dilectis

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