Certificati di malattia per
marittimi in "turno generale"
La telenovela dei certificati di
malattia per i marittimi del cosiddetto "turno generale" si
arricchisce di una nuova puntata; infatti dopo la diffida della
FIMMG alla Direzione del SASN di Napoli, con una successiva nota
chiarificatrice del Ministero della Salute del 07.06.2013
,
viene esplicitata la distinzione tra la prestazione medico-legale di
competenza dei medici fiduciari SASN (che necessità del nesso
causale tra lo stato di malattia e lo svolgimento dell'attività
lavorativa) e la certificazione di uno stato patologico (condizione
non necessariamente correlata alla attività svolta dal lavoratore)
rilasciata dal MMG del SSN.
Tale chiarimento è sostanziale rispetto alla responsabilità connessa
al giudizio di idoneità o inidoneità lavorativa del marittimo (anche
nel caso di contratto a tempo determinato) che resta , come chiarito
dalla predetta nota in carico al SASN di pertinenza.
Si può ipotizzare in conformità alle norme vigenti ed ai recenti
chiarimenti dello stesso Ministero della Salute, che il MMG possa
certificare, in analogia a tutte le altre tipologie di pazienti
assistiti, il solo stato di malattia corredato di diagnosi e di una
prognosi.
Va però sottolineato, che tale certificazione non determina in
nessun modo, per il MMG la indicazione al nesso causale con la
attività svolta dal marittimo e pertanto tale certificato si
riferirà alla sola condizione clinica di cui è affetto il paziente.
Successivamente sarà cura e responsabilità del medico fiduciario
SASN, attribuire alla condizione patologica lamentata, una
correlazione con la attività lavorativa svolta.
Pertanto, sarà il Medico fiduciario SASN che stabilirà o meno
l'esistenza della condizione morbosa per attivare la copertura
assicurativa nei confronti dei predetti lavoratori marittimi del
turno generale.
Per concludere, si ricorda altresì
che il rilascio del suddetto certificato è a pagamento, IVA esente.