28-12-2019

Per Mauro Pili (Unidos) e l’Associazione Marittimi Per il Futuro, l’accordo con i sindacati sul caso Tirrenia sembra una farsa.

Nemici, ma forse questa volta uniti nel definire l’accordo dei sindacati con il Ministero dei Trasporti una farsa in quanto con notizie dettagliate e pubblicate sui loro siti, tutto quello che è stato scritto nel comunicato dei sindacati,  viene a cadere, per regole e leggi che non possono essere bypassate.

Mauro Pili (Unidos) sempre molto attento su tutto quello che succede in ambito Tirrenia, già dopo la pubblicazione del comunicato dei sindacati confederali, sulla sua pagina ufficiale facebook annunciava “ TIRRENIA, TUTTO FALSO, NON CI PUO' ESSERE NESSUNA PROROGA" I SINDACATI PARLANO DI PROROGA MA IL MINISTRO NON HA FATTO NESSUN COMUNICATO IN TAL SENSO PERCHE' SAREBBE UN REATO PENALE. I LAVORATORI SI POSSONO SALVARE SOLO SE SI INTRODUCE UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI RIEQUILIBRIO DA ASSEGNARE A PASSEGGERI E MERCI. CON UNA GARA NON PUO' ESSERCI NESSUNA CLAUSOLA SOCIALE: E' SCRITTO IN TUTTI I DOCUMENTI INTERNI CHE VENGONO TENGONO NASCOSTI   

http://www.unidos.io/tirrenia-tutto-falso-non-ci-puo-essere-nessuna-proroga-2/?fbclid=IwAR1R4IGEEaDHJz8znIjkuYO95umdoi3i47vgBUvHSLH5dmJX9ZKo3h9OyzM

Successivamente poi in tarda serata Mauro Pili (Unidos) pubblicava sempre sulla sua pagina ufficiale di facebook le famose clausole sociali che interessano i lavoratori

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Anche l’Associazione Marittimi per il Futuro, associazione di Torre del Greco, che raggruppa oltre tremila lavoratori marittimi iscritti ha dei dubbi sul comunicato del sindacato e lo fa pubblicando alcune regole che riguardano la nuova convenzione ed è importante notare quelle che riguardano la clausola sociale per il personale.

Conclusione del procedimento volto all’adozione di “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”.

 RELAZIONE di Analisi di Impatto della Regolazione

 D.Tutela del principio di efficacia ed efficienza A questo principio fanno riferimento diverse misure regolatorie che disciplinano la ripartizione dei rischi tra Impresa di navigazione ed Ente affidante, in maniera da individuare tra i due soggetti quello che più efficacemente è in grado di far fronte ai rischi dell’attività svolta in regime di OSP, prevedendo anche specifiche forme di mitigazione (Misura 9, Criteri di individuazione e allocazione dei rischi nell’affidamento in concessione). a È stato affrontato il tema della clausola sociale, che può porre una questione in termini di trade off tutela dei lavoratori ed efficienza gestionale. La misura è stata rivista, tenuto conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione che hanno evidenziato profili di contrasto dei rigidi vincoli imposti dall’art. 48, comma 7, lett. e), del d.l. 50/2017 con i principi euro-unitari e nazionali della concorrenza e di libera iniziativa imprenditoriale e pertanto si è riformulata la Misura per limitare la portata delle indicazioni dell’Autorità in materia di clausola sociale ai soli principi di carattere generale, tenendo conto in particolare delle peculiarità del settore marittimo riconducibili ad un mercato del lavoro fortemente caratterizzato da contratti a tempo determinato o anche per singolo viaggio, nonché riconducibili all’organizzazione aziendale delle imprese.

Misura 14

Trasferimento del personale 1. L’EA prevede nella documentazione di gara apposita disciplina in merito alla clausola sociale tenendo conto dell’assimilabilità dei servizi oggetto di affidamento (in termini, ad esempio, di relazioni O-D incluse, volume di produzione, condizioni di esecuzione, OSP ad essi correlati) rispetto a quelli afferenti al CdS vigente. Nel caso in cui il volume dei servizi oggetto di affidamento sia inferiore rispetto a quello oggetto del CdS vigente, tale disciplina è definita tenendo conto dell’effettivo fabbisogno di personale che il nuovo servizio richiede.(ciò significa che se le linee necessarie per la continuità territoriale sono due le navi saranno quattro ,se le linee sono tre le navi saranno sei e cosi via e non è da escludere che possono essere , le linee , affidate singolarmente a diversi armatori ).

Ai fini della predisposizione della clausola sociale da parte dell’EA, il GU trasmette a quest’ultimo l’elenco del proprio personale, indicando le informazioni di cui al Prospetto 2b dell’Annesso 1 (cfr. “Trasferimento del personale”). Il predetto elenco è redatto dal GU assicurando la pertinenza del personale individuato negli schemi di contabilità regolatoria di cui all’Annesso 1, Prospetto 6 (cfr. Schema 3 – “Elenco personale”), redatti secondo i criteri della Misura 4. 3. Nella clausola sociale è previsto il riassorbimento del personale da parte dell’IN affidataria sulla base del fabbisogno organizzativo richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto. 4. Sono fatte salve eventuali negoziazioni tra le parti, compatibili con il quadro normativo di riferimento, relative a opportuni processi di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati per specifiche qualifiche/mansioni, ipotesi di quiescenza o uscite volontarie dal servizio, sottoscrizione di specifici accordi in deroga tra l’IN affidataria e le organizzazioni sindacali di categoria. 5. Ogni operatore economico partecipante alla gara accetta espressamente in sede di offerta la clausola sociale definita dall’EA nella relativa documentazione; la mancata accettazione di tale condizione è causa di esclusione dell’offerta dalla procedura di gara; la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può divenire criterio di valutazione dell’offerta tecnica. 6. La disciplina della clausola sociale è riportata nel CdS sottoscritto con l’IN affidataria, che specifica altresì i diritti e gli obblighi relativi al personale trasferito dal GU; a tale fine, la documentazione di gara e il CdS devono: a) specificare che l’inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto; b) prevedere apposite e congrue penali e clausole risolutive. e possono disporre di una flotta già armata, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto di gara.

http://www.marittimiperilfuturo.it/sembra-un-incontro-fasullo/

 

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